Minori In Rete: Opportunità E Rischi - Nuove Tecnologie

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Minori in rete:opportunità e rischi

Perché opportunitàe non solo rischi?

Far west o meravigliosostrumento di espressione edemocrazia?

INTERNETHA UNAARCHITETTURAAPERTA, LIBERA EGRATUITA

QUESTA ARCHITETTURADETERMINASTRAORDINARIECONSEGUENZE

FAVORISCE LA CONOSCENZAMOLTIPLICA LA CREATIVITÀSTIMOLA PROCESSIDEMOCRATICI

1º falso:non ci sono regoleNon è vero che inInternet non ci sonoregoleLa libertà dellastrutturatecnologica nonsignifica libertà dicomportamento

2º falso:virtuale vs. realeNon è vero che c'èdifferenza tra realee virtualeSi parla di on-life

Vero!Internet non è sicuro, esattamentecome non è sicuro il mondo realeChi commette reati online vieneperseguito nel mondo realeI minori pensano che un nicknameli renda anonimi in rete

Internet offre ai giovanidi oggi opportunità diinformazione,comunicazione econoscenza che legenerazioni passate nonhanno avuto

Net children go mobile9,5 l'età del primo accesso ad Internet9,9 l'età del primo telefono cellulare12,2 l'età del primo smartphone58% dei minori usa Internet dalla camera da letto52% in casa8% a scuola (contro il 61% della Dk)30% in giro

Anche se natividigitali i minori sononavigatori ingenui edinesperti ed hannobisogno di protezione

Occorre trovare il punto diequilibrio tra diritto delminore di accesso adInternet (per esplorare,conoscere, studiare,giocare, esprimere opinioni,comunicare) ed il suodiritto ad essere protetto

Protezione del minoreda cosa?Contenuti online illecitiContenuti online leciti, manocivi per il suo sviluppopsicofisico (sesso, violenza,razzismo, gioco d'azzardo)Se stesso

Come attuare laprotezione?Strumenti normativiFormazione scolasticaEducazione e controllofamiliare

Strumenti normativiSono efficaci per la lotta aicontenuti illecitiSono efficaci per la tutela delminore da se stessoSono efficaci, ma solo a livellodi soft law, per prevenire ecombattere i contenuti nocivi

La prostituzione minorile, lapedopornografia e gli attisessuali con minorenni sono leminacce più gravi

Convenzione di Lanzarote del 2007Convenzione del Consiglio d’Europa sullaprotezione dei bambini contro l’abuso e losfruttamento sessuale

Convenzione ratificatacon L.172/2012Definizione: per prostituzione infantile siintende il fatto di utilizzare un bambinoper attività sessuali dove il denaro o altreforme di remunerazione o corrispettivosiano dati o promessi come pagamento, aprescindere dal fatto che tale pagamento,promessa o corrispettivo sia fatto albambino o a una terza persona

Convenzione ratificatacon L.172/2012Definizione: per pornografia minorile siintende ogni rappresentazione, conqualunque mezzo, di un minore degli annidiciotto coinvolto in attività sessualiesplicite, reali o simulate, o qualunquerappresentazione degli organi sessuali di unminore di anni diciotto per scopi sessuali

L. 1º ottobre 2012, n. 172Art.414 bis c.p., "istigazione a pratiche di pedofilia edi pedopornografia":configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzoe con qualsiasi forma di espressione, pubblicamenteistiga a commettere o fa apologia dei reati diprostituzione minorile, pedopornografia e abusi sessualisu minoriArt.416 c.p., comma 7, c.p.: associazione per delinquerefinalizzata alla commissione dei reati di prostituzioneminorile, pedopornografia e abusi sessuali su minori

L. 1º ottobre 2012, n. 172Art.600 bis c.p. "prostituzione minorile":configurabile nelle condotte di chi recluta o induceun minore alla prostituzione ovvero favorisce, sfrutta,gestisce, organizza o controlla la prostituzioneminorile ovvero ne trae altrimenti profittoAumentate le pene per chi compie atti sessuali conminore (600 bis, comma 2, c.p.) in cambio di uncorrispettivo in denaro o altra utilità, anche solopromessi

L. 1º ottobre 2012, n. 172Art.600 ter c.p. "pornografia minorile":configurabile nelle condotte di chi, utilizzando minori,realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovveroproduce materiale pornografico, ovvero recluta o induceminori a partecipare a esibizioni o spettacoli pornograficiovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profittoIntrodotto un nuovo reato che punisce chiunque assistealle esibizioni o agli spettacoli pornografici in cui sianocoinvolti minori (600 ter, comma 6, c.p.)

L. 1º ottobre 2012, n. 172Art.602 quater - 609 sexies c.p., "ignoranza dell'etàdella persona offesa":il colpevole non può invocare a propria scusal'ignoranza dell'età (minore di 18 anni) della personaoffesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, cioènon rimproverabile quanto meno a titolo di colpa(principio già espresso dalla Corte Costituzionalenell'ordinanza 322/2007)Raddoppiato il termine di prescrizione

GroomingLetteralmentesignificatoelettaturaIn italianoadescamentoSpesso è commessoda qualcuno che ilminore già conosce

Art.609 undieces c.p.adescamento di minoriChiunque, allo scopo di commettere reati di pedofiliao pedopornografici, adesca un minore di anni 16, èpunito, se il fatto non costituisce più grave reato, conla reclusione da 1 a 3 anni.Per adescamento si intende qualsiasi atto volto ghe o minacce posti in essere anche mediantel'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi dicomunicazione

Art.609 undieces c.p.adescamento di minoriPrevisione più ampia rispetto a quella previstadall'art.23 della Convenzione che punisce lacondotta di adescamento solo nel caso in cuil'evento si realizziMarcata anticipazione della tutela penale acomportamenti non ancora lesivi della sferasessuale del minore; è reato di pericolo concretocon dolo specifico

Direttiva 2011/93/UErelativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamentosessuale dei minori e la pornografia minorile chesostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI

Direttiva attuata conD. Lgs. 4 marzo 2014, n.39Introduce nuove circostanze aggravanti per prostituzione,pornografia e atti sessuali:1. fatto commesso da più persone riunite2. fatto commesso da persona che fa parte di unaassociazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività3. fatto commesso con violenze gravi o da cui deriva alminore un grave pregiudizio4. fatto compiuto con l'utilizzo di mezzi atti ad impedirel'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche

Cyber harassmentDetto anche cyberstalkingSono molestie ominacce ripetuterivolte da un adultoad un minore checreano ansia e paura

Art.612 bis c.p.atti persecutoriÈ punito da 6 mesi a 5 anni chiunque, concondotte reiterate, minaccia o molesta taluno inmodo da cagionare un perdurante e grave statodi ansia o di paura ovvero da ingenerare unfondato timore per l'incolumità propria o di unproprio congiunto o di persona al medesimoleg ata d a re la z i o n e aff ett i va o v vero d acostringere lo stesso ad alterare le proprieabitudini di vita

Cyber bullingÈ il bullismo onlineLe ricerche (IPSOS)dimostrano che ilbullismo nasce e sisviluppa ancora inuna dimensionefisico-analogica(scuola, piazze)

Cyber bullingChe cos'è il bullismo?DAN OLWEUS ha definito il bullismo come unfenomeno che necessita di 3 comportamenti:1. un'aggressione, fisica o verbale;2. la ripetizione nel tempo;3. uno squilibrio di potere o di forza

Cyber bullingChe cosa non è bullismo?Aggressioni o molestie occasionaliAggressioni o molestie reciprocheIn generale, tutti quei comportamenti in cui una partenon si pone in una posizione di predominanza fisicao psicologica o sociale o razziale rispetto all'altraIn generale, tutti quei comportamenti in cui la vittimanon subisce passivamente senza possibilità di difesa

Cyber bulling vs. DramaDanah Boyd, nel suo libro It's complicated, harilevato che alcuni atteggiamenti che gli adultidefiniscono bullismo, vengono invece dai minoriinquadrati come rumors, pranking o drama.Il drama è un fenomeno diverso dal bullismoin quanto non vi è un rapporto persecutore/vittima, spesso coinvolge un gruppo di ragazzi esfocia in hate speech reciproci

Cyber bulling1. Informazione mediatica2. Proposta di autoregolamentazione3. Proposte di legge

Cyber bulling:informazione mediaticaL'11 febbraio 2014, in occasione del Safer Internet Day,Save the Children ONLUS pubblicava un comunicato daltitolo: "Cyber bullismo il pericolo maggiore secondo il69% dei ragazzi under 18"Un fact checking di Fabio Chiusi e Carola Frediani harivelato che dal rapporto IPSOS emergeva chiaramente cheil 69% dei minori teme il bullismo, non il cyber bullismo,seguito da droga (55%) e timore di molestie/aggressionida parte di adulti (45%)

Cyber bulling:proposta diautoregolamentazioneL'8/01/14 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato labozza di un codice di autoregolamentazione (consultazione pubblica)Il codice prevede:attivazione da parte dei provider di visibili, semplici e diretti (ed inlingua) meccanismi di segnalazione di episodi di cyber bullismoattivazione di meccanismi di risposta entro 2 ore e oscuramentocautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalatoistituzione presso il MISE di un Comitato di monitoraggio che può"richiamare" il provider aderente al codice in caso di mancatorispetto degli obblighi assunti

Cyber bulling:proposte di leggeDisegno di legge n.1261 (Senato):Art. 1: per cyber bullismo si intende qualunqueforma di pressione, aggressione, molestia, ricatto,ingiuria, denigrazione, diffamazione e qualunquealtra for ma d i furto d 'i dentità, alterazio ne,acquisizione illecita, manipolazione, trattamentoillecito di dati personali in danno di minorenni,realizzata per via telematica

Cyber bulling:proposte di leggeDisegno di legge n.1261 (Senato):Art. 2: il genitore o l'esercente la responsabilità sul minoreche ha subito gli atti di cui all'art.1 può inoltrare al titolaredel trattamento, una istanza per l'oscuramento, la rimozioneo il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,diffuso nella rete Internet, previa conservazione dei datioriginali, anche qualora le condotte non integrino il reatodi cui all'art. 167 codice privacy o altre norme incriminatriciSe il titolare non provvede in 24 ore la richiesta può essererivolta al Garante privacy

Cyber bulling:proposte di leggeProposta di legge n.1986 (Camera):Art. 2: sono considerati atti di bullismo:A. i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni;B. le voci diffamatorie e le false accuse;C. i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni;D. le offese che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, lalingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali esociali della vittima;E. le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui

Cyber bulling:proposte di leggeProposta di legge n.1986 (Camera):Art. 3: sono considerati atti di bullismo informatico:A. i messaggi online violentibattaglie verbali in un forum;evolgarimiratiasuscitareB. la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferirela vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlogratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggisticaistantanea o sui social network;C. la sostituzione di persona al fine di spedire messaggi opubblicare testi reprensibili;

D. l a p u b b l i ca z i o n e d i i n f o r m a z i o n iimbarazzanti su un'altra persona;p r i vat eoE. l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'ingannoal fine di pubblicare o condivider con altri informazioniconfidate via mezzi elettronici;F. l'esclusione deliberata di una persona da gruppi onlineal fine di provocare un sentimento di emarginazione;G. Le molestie e le denigrazioni minacciose mirate aincutere timore;H. la registrazione con apparecchi elettronici di video odi audio degli atti di bullismo e la pubblicazione di essisui siti Internet

Cyber bulling:proposte di leggeProposta di legge n.1986 (Camera):Art. 4: è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, conle condotte previste dagli articoli 2 e 3, cagiona un perdurante egrave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timoreper la propria incolumità.Se il soggetto è minore di anni 18, si applicano le disposizioni di cuiall'art.98 c.p.Se il soggetto è minore di anni 14, i genitori e i dirigenti scolasticisono tenuti a predisporre un piano di lavoro straordinario a servizionegli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico,secondo le modalità più consone e nel rispetto della persona.

La ragazzina che ha uploadatoil video del compagnodisabile è stata condannata

SextingCrasi di sex e texting(spesso sono selfie)Non c'è un reato.matanti!

SextingArt.167, D. Lgs. 196/03: chiunque, al fine ditrarne per sé o per altri profitto o di recare adaltri un danno, procede al trattamento di datipersonali in violazione di quanto disposto dagliartt.18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero inapplicazione dell'art.129, è punito, se dal fattoderiva nocumento, con la reclusione da 6 a 18mesi o, se il fatto consiste nella comunicazioneo diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi.Se si tratta di dati sensibili, la pena è lareclusione da 1 a 3 anni.

Tutela dati personaliÈ dato personale qualsiasiinformazione (ancheimmagini, video, file audio)relativa ad una personaidentificata o identificabile

Tutela dati personaliIl trattamento è lecito se c'è ilconsenso dell'interessatoIl consenso ai sensi del codiceprivacy può essere validamenteespresso dal minore o da unosolo dei genitori?

Tutela dati personaliHousehold exemptionArt.5, comma 3, D. Lgs. 196/03:il trattamento di dati personali effettuatosa persone fisiche per fini esclusivamentepersonali è soggetto all'applicazione delpresente codice solo se i dati sonodestinati ad una comunicazionesistematica o alla diffusione

Altri reatidiffamazione (offendere la reputazione)ingiuria (offendere l'onore o il decoro)minacciaaccesso abusivo a sistema informaticosostituzione di personainterferenze illecite nella vita privataviolazione diritto d'autore

Grazie!Monica A. iati.it@MASenorTutto in licenza C.C. 3.0 IT

Danah Boyd, nel suo libro It's complicated, ha rilevato che alcuni atteggiamenti che gli adulti definiscono bullismo, vengono invece dai minori inquadrati come rumors, pranking o drama. Il drama è un fenomeno diverso dal bullismo in quanto non vi è un rapporto persecutore/ vittima, spesso coinvolge un gruppo di ragazzi e